Ogni cittadino svizzero è obbligato a prestare il servizio militare o un servizio civile sostitutivo per un certo periodo di tempo. Gli uomini la cui idoneità a svolgere tale servizio è compromessa a causa di una disabilità fisica, mentale o psichica hanno la facoltà di essere esentati sia dal servizio militare che da quello civile.
Tuttavia, si può prestare tale servizio anche con delle limitazioni di natura sanitaria. Chi fosse interessato, deve comunicare per iscritto la sua volontà alle autorità militari. Un’apposita Commissione per la visita sanitaria esamina la richiesta e individua adeguate possibilità di assegnazione.
Obbligo militare ed esenzione
Chi riceve una convocazione ma non si sente in grado di ottemperarvi, deve contattare l’ufficio competente, che nella fattispecie è l’autorità militare cantonale. Per esentare qualcuno dagli obblighi militari a causa di una menomazione fisica, l’autorità richiede un rapporto medico che deve soddisfare i seguenti requisiti: la valutazione dello stato di salute deve essere redatta obbligatoriamente da un medico; devono essere menzionati il tipo e la gravità della menomazione.
Inoltre, l’ufficio verifica se la menomazione è permanente o temporanea. In quest’ultimo caso, il servizio potrebbe essere rinviato. In presenza, invece, di una disabilità permanente, l’interessato è generalmente esentato dall’obbligo militare.
Tassa d’esenzione
Ogni cittadino svizzero domiciliato in Svizzera che non assolve gli obblighi militari, e quindi non svolge né il servizio militare né quello civile secondo le prescrizioni di legge, è tenuto a versare una tassa specifica. La cosiddetta tassa d’esenzione dall’obbligo militare va versata dal 19° al 37° anno d’età e ammonta al 3% del reddito imponibile, per un minimo di 400 franchi.
Dalle entrate vengono detratte le rendite e le indennità giornaliere dell’AI, della previdenza professionale o dell’assicurazione malattia. Le persone con una grave disabilità fisica, mentale o psicologica sono esentate dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Ma cosa si intende di preciso?
Chi è esentato dalla tassa d’esenzione?
Sono esonerati dalla tassa le persone che percepiscono una rendita dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni o ricevono un assegno per grandi invalidi. È però esentato dal pagamento della tassa anche chi non ha diritto all’assegno per grandi invalidi ma è limitato in almeno una delle sei «azioni ordinarie della vita quotidiana» elencate dall’AI. Quest’ultima disposizione si applica soprattutto alle persone che non percepiscono né una rendita né un assegno per grandi invalidi e tuttavia nella vita quotidiana dipendono da un sostegno, come ad esempio le persone con una paraplegia incompleta. Naturalmente, sono dispensati dalla tassa d’esenzione anche gli uomini considerati inabili al servizio a causa di una disabilità e il cui reddito imponibile non supera del 100% il minimo vitale, accertato caso per caso ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti.
La procedura di esonero dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare si svolge generalmente tramite le autorità militari competenti, ma varia da un cantone all’altro. Bisogna presentare il libretto di servizio, la decisione sulla rendita o la decisione sull’importo dell’assegno per grandi invalidi, così come un rapporto medico e, a seconda del cantone, un questionario specifico. Chiedete informazioni presso il vostro cantone di residenza.
(Antonietta Di Muro Wipf, Paracontact 4/2024)