Cumulo di assegni per grandi invalidi

Finora il cumulo di assegni per grandi invalidi versati da più assicuratori sociali non era ritenuto possibile. Ma una recente sentenza del Tribunale federale riapre la questione.

Finora valeva il principio secondo cui la persona assicurata poteva percepire un assegno per grandi invalidi dall’Assicurazione per l’invalidità (AI) oppure, se l’invalidità era da ricondurre a un incidente, dall’assicurazione contro gli infortuni. Ora la nuova giurisprudenza del Tribunale federale rimette in discussione questa pratica.

Iniziamo da una panoramica d’insieme
Chi a causa di un danno alla salute dipende in modo permanente dall’aiuto o dalla sorveglianza di terze persone per svolgere gli atti ordinari della vita quotidiana, ha diritto a un assegno per grandi invalidi a determinate condizioni. Se l’invalidità è dovuta alle conseguenze di un incidente e al momento del sinistro la persona interessata aveva un’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria, l’assegno gli viene versato dall’assicurazione contro gli infortuni. Negli altri casi, spetta all’AI versare le prestazioni.

Le assicurazioni contro gli infortuni e l’AI distinguono tre gradi di invalidità: lieve, medio o grave. Per tutti e tre i gradi di invalidità, l’aiuto di terzi dev’essere regolare (ossia quotidiano) e significativo.

L’invalidità è grave se la persona assicurata dipende dall’aiuto di terzi per compiere tutte le sei azioni della normale vita quotidiana e necessita inoltre di cure costanti o di essere sorvegliata.

L’invalidità è mediamente grave se la persona assicurata, nonostante l’uso di mezzi ausiliari, dipende dall’aiuto di terzi in almeno quattro delle comuni azioni quotidiane oppure dipende dall’aiuto di terzi in almeno due atti della normale esistenza e in più ha bisogno di essere sorvegliata in modo permanente.

L’invalidità è considerata lieve se la persona, nonostante l’uso di mezzi ausiliari, necessita dell’aiuto di terzi per svolgere almeno due atti ordinari della vita quotidiana o le sue condizioni richiedono una sorveglianza personale permanente.

Il caso speciale: accompagnamento nell’organizzazione della quotidianità
Contrariamente all’assicurazione contro gli infortuni, l’AI considera una persona assicurata come invalida se vive a casa e, a causa della sua menomazione, dipende in modo permanente da un cosiddetto accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Questo tipo di accompagnamento non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) da parte di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita né le cure o la sorveglianza permanente. Si tratta piuttosto di una tipologia di aiuto complementare e indipendente, soprattutto sotto forma di istruzioni, colloqui di sostegno e controlli.

La necessità dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana sussiste se in seguito alla sua menomazione sanitaria la persona interessata:

  • non può vivere in modo autonomo senza l’assistenza di una terza persona (p. es sotto forma di aiuto per strutturare la giornata o affrontare le situazioni quotidiane); oppure
  • dipende dall’accompagnamento di una terza persona per le attività e i contatti fuori casa; oppure
  • corre seriamente il rischio di isolarsi in modo permanente dall’ambiente esterno senza il supporto di terzi.

 

Per motivare il diritto ad un assegno per grandi invalidi, il bisogno di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana deve presentare una certa intensità. È il caso, in particolare, se l’aiuto di una terza persona è necessario in media durante almeno due ore al giorno.

Se i criteri per un accompagnamento permanente nell’organizzazione quotidiana sono soddisfatti, la persona assicurata riceve dall’AI un assegno per grandi invalidi – ma non dall’assicurazione contro gli infortuni – di grado lieve, anche se non ha bisogno di aiuto per tutti gli atti ordinari della vita quotidiana.

La persona assicurata ha invece diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio se, nonostante la concessione di mezzi ausiliari, dipende regolarmente dall’aiuto di terzi per almeno due attività ordinarie della vita quotidiana e anche da un accompagnamento permanente per l’organizzazione della realtà quotidiana. In altri termini, per l’assicurazione invalidità – contrariamente all’assicurazione contro gli infortuni – basta un’invalidità che impedisce di compiere due azioni ordinarie della vita quotidiana per ricevere un assegno per grandi invalidi di grado medio, anche se sussiste un bisogno cumulativo di un accompagnamento per organizzare la quotidianità.

La concessione dell’assegno per grandi invalidi da parte dell’AI è quindi meno restrittiva di quella dell’assicurazione contro gli infortuni.

  • alzarsi, sedersi, sdraiarsi
  • vestirsi, svestirsi
  • mangiare
  • curare l’igiene personale
  • andare alla toilette
  • spostarsi (in casa o all’aperto), intrattenere contatti sociali

La giurisprudenza del Tribunale federale
Di recente, il Tribunale federale ha giudicato il caso di una donna di 32 anni che a causa di un incidente della circolazione avvenuto nel 2011 riceveva dall’assicurazione contro gli infortuni un assegno per grandi invalidi di grado grave*. Siccome la giovane assicurata necessitava – oltre che dell’aiuto di terzi per tutte le azioni ordinarie della vita quotidiana – anche di un accompagnamento per l’organizzazione della realtà quotidiana, si era rivolta all’AI chiedendo un assegno supplementare per grandi invalidi di grado lieve.

L’assicurazione invalidità aveva però respinto la domanda, argomentando che un cumulo di assegni per grandi invalidi da assicuratori sociali differenti era escluso in partenza. L’AI non era quindi tenuta a indennizzare ulteriormente il bisogno di accompagnamento per organizzare la quotidianità della richiedente. La giovane donna aveva contestato questa motivazione e aveva portato il caso davanti al Tribunale federale.

Nella sua sentenza del giugno 2024, l’alta corte giunge alla conclusione che l’accompagnamento per l’organizzazione della realtà quotidiana rappresenta un’istituzione di sostegno complementare e indipendente nell’ambito dell’assegno per grandi invalidi. Tuttavia, se un’assicurata è gravemente invalida – come nella fattispecie – l’assicuratore sociale responsabile deve accordarle, in un modo o nell’altro, l’assegno corrispondente per il massimo importo possibile. E ciò indipendentemente dal fatto che la persona soddisfi anche i requisiti per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà della vita quotidiana. Il bisogno supplementare di un accompagnamento del genere non consente quindi di far valere, neppure presso l’AI, un diritto all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi di grado lieve oltre al versamento di un assegno per invalidità grave. Nella presente fattispecie, la situazione non cambia rispetto all’assicurazione contro gli infortuni.

Nel caso specifico, il Tribunale federale ha quindi considerato che non ci fosse spazio per la concessione da parte dell’AI di un assegno supplementare per grandi invalidi di grado lieve, considerato che l’assicurata percepisce già un assegno per grandi invalidi di grado grave dall’assicurazione contro gli infortuni e quindi riceve già l’indennità più alta possibile.

Tuttavia, è interessante notare come il Tribunale federale abbia lasciato aperta la questione del diritto all’assegno per grandi invalidi da parte dell’assicurazione contro gli infortuni in caso di invalidità lieve o media in combinazione con la necessità di un accompagnamento per l’organizzazione della realtà quotidiana. Di conseguenza, il Tribunale federale non esclude categoricamente a priori il cumulo dell’assegno per grandi invalidi da più assicuratori sociali. Resta quindi da vedere come l’alta corte giudicherà una fattispecie con un assegno per grandi invalidi di grado lieve o medio da parte dell’assicurazione contro gli infortuni e un bisogno di accompagnamento per l’organizzazione della realtà quotidiana.

(Claudia Kobel, Paracontact 4/2024)